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Statuto SIERR

Ultima modifica di ottobre 2020 

Capitolo I - Titolo, Scopo, Sede e Rappresentanza

Art. 1 - Denominazione

È costituita un’associazione scientifica sotto la denominazione "SIERR – SOCIETA’ ITALIANA EMBRIOLOGIA RIPRODUZIONE E RICERCA", la cui attività è regolata dalle norme del presente Statuto, nonché dal/dai regolamento/i emanato/i in attuazione delle norme statutarie.
L’associazione è stata fondata dai seguenti soci: Cefalù Eleonora, Ciriminna Rosanna, Ruvolo Giovanni, Talevi Riccardo, Massacesi Adina, Cantarelli Milva, Micara Giulietta, Nottola Stefania A., Tesoriere Giovanna, Tosti Elisabetta, Vento Maria Elena, Gulizia Salvatore, Vetro Salvatore, Criscuoli Luciana, Fuzzi Beatrice.

Art. 2 - Scopi e finalità
  • L’Associazione ha una durata illimitata.
  • L’Associazione non ha alcuna finalità di lucro.
  • L’Associazione è apartitica e apolitica.
  • L’Associazione non ha né prevede di avere tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei suoi iscritti, e non svolge né svolgerà, né direttamente né indirettamente alcuna attività sindacale.
  • L’Associazione e i suoi legali rappresentanti perseguono le finalità sociali con autonomia ed indipendenza e non esercitano attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, salvo quelle svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) secondo i criteri e nei limiti e nelle forme consentite dalla normativa vigente e del Codice Etico della Società.
  • L’Associazione e i componenti degli Organi statutari, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si impegnano ad evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà nonché delle norme statutarie e del Codice Etico della Società Scientifica approvato il 7 novembre 2016, implementando, altresì, modelli organizzativi e gestionali atti a supportare l’applicazione di detti principi nelle prassi operative.
  • L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della Biologia della Riproduzione. Per dare attuazione concreta a tali scopi l’associazione potrà:
    • Organizzare e/o partecipare all’organizzazione di conferenze, seminari, corsi di formazione ed altri eventi educativi;
    • Pubblicare giornali, libri, newsletter ed altro materiale in qualunque forma;
    • Stabilire e mantenere un "Codice di Pratica di Embriologia Clinica" in accordo con le normative vigenti;
    • Nominare i referenti presso organismi sanitari, pubblici e privati, nazionali, europei ed extraeuropei;
    • Collaborare con Enti pubblici e privati per la formazione ed il riconoscimento della figura professionale dell’embriologo;
    • Promuovere corsi e/o altre forme di specializzazione nell’insegnamento universitario e per la formazione e la qualificazione professionale dell’embriologo;
    • Favorire e valorizzare le attività di ricerca nel campo della riproduzione assistita e la diffusione di una corretta informazione circa le sue problematiche;
    • Raccogliere fondi e ricevere contributi a condizione che venga rispettata la natura di ente non commerciale;
    • Acquistare, prendere in affitto o cambiare qualsiasi proprietà necessaria per il raggiungimento degli obiettivi ed il loro mantenimento;
    • Prendere in prestito denaro e gravare anche parte della proprietà della associazione per la restituzione del denaro così preso in prestito;
    • Elaborare linee guida in collaborazione con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore della Sanità e con altre Società Scientifiche ed Enti, pubblici e/o privati, riconosciuti dallo Stato;
    • Collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni e le Istituzioni ed Aziende sanitarie;
    • Collaborare all’evoluzione dei metodi e delle tecnologie con le industrie del settore;
    • Organizzare convegni;
    • Compiere nel rispetto delle leggi e dei regolamenti quanto possa favorire il raggiungimento degli obiettivi.
  • Esclusivamente per le attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), l’Associazione potrà stipulare contratti di promozione e sponsorizzazione con enti, società e persone fisiche.
Art. 3 - Sede dell’Associazione

La sede legale dell’Associazione è in Giarre (Catania).
L’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà anche avere sedi periferiche, in altre città, dipendenti dalla sede centrale.

Capitolo II - Mezzi finanziari

Art. 4 - Mezzi finanziari

Il patrimonio sociale è costituito da:

  • quote associative proposte annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili; inoltre non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale per atto tra vivi né a causa di morte.
  • contributi o donazioni di Enti pubblici o privati, persone giuridiche o fisiche per l’attuazione degli scopi associativi, con l’esclusione di contributi che – anche indirettamente – possano configurare conflitto d’interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati;
  • proventi straordinari ottenuti attraverso l’attività dell’associazione per ricerche, diritti di autore, consulenze;
  • da beni immobili che comunque divengano di proprietà dell’Associazione e da adibire ad esclusivo uso istituzionale.

Le attività E.C.M. potranno essere finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli Associati e/o di Enti pubblici e privati, ivi compresi i fondi erogati dalla Unione Europea, i finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi bio-medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione, il bilancio consuntivo con l’indicazione dei proventi ed oneri, accompagnato da una relazione che illustra l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, ed un bilancio preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere depositato presso la sede dell’associazione e messo a disposizione dei Soci sul sito internet dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono la data dell’Assemblea convocata per l’approvazione.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, dopo l’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria, devono essere pubblicati sul sito web istituzionale.

Sul predetto sito web devono essere pubblicati anche gli incarichi retribuiti.

Art. 5 - Soci

L'Associazione prevede l'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

Possono iscriversi in qualità di soci ORDINARI i laureati in:

  • i laureati, sia di primo che di secondo livello, in Scienze Biologiche e Biotecnologie;
  • i laureati di secondo livello che svolgono attività professionale o di ricerca nell’ambito della biologia della riproduzione.

Ciascuno dei soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto di voto e di elettorato attivo e passivo nelle elezioni per le cariche sociali.

Le cariche sociali non prevedono alcun tipo di remunerazione economica, diretta o indiretta.

Per esse sono esclusivamente ammessi rimborsi spese, come determinati o successivamente avallati dal Consiglio Direttivo.

Chiunque ricopra una carica sociale o assume un incarico in un organismo della Società deve attestare di non avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della Società.

Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Società deve rendere esplicite, attraverso una apposita dichiarazione, quelle situazioni che potrebbero generare conflitti di interesse.

Le domande di iscrizione vanno indirizzate alla segreteria generale dell’associazione e dovranno essere proposte da un socio Ordinario in regola e sottoposte alla formale verifica del Consiglio Direttivo della sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento

L’iscrizione del nuovo socio diventerà effettiva solo dopo il pagamento della quota sociale annua.

Le quote associative annuali devono essere pagate secondo le disposizioni contenute nell’annesso regolamento. La qualità di socio Ordinario comporta l’accettazione, senza riserve, del presente Statuto, del Regolamento e del Codice Etico della Associazione.

I soci Ordinari hanno diritto a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e a presentare delle proposte.

I Soci Ordinari hanno diritto di voto in seno all’Assemblea, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

L’Associazione potrà invitare nella qualità di socio Onorario chi abbia acquisito meriti od onorificenze e si sia particolarmente distinto per il suo contributo all’avanzamento dell’arte e della scienza in biologia della riproduzione e della riproduzione assistita.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, fatto salvo quanto specificato nel regolamento.

L’adesione all’Associazione comporta per il Socio la effettiva partecipazione alla vita associativa, in particolare di esprimere il voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Ente, e per le deliberazioni di cui l’Assemblea è competente.

Art. 6 - Perdita della qualifica di Socio

L’adesione alla Società Scientifica è a tempo indeterminato. La qualità di socio attivo si perde:

  • recesso unilaterale del socio che deve essere comunicato alla segreteria dell’Associazione con raccomandata a/r o inviato tramite PEC almeno 15 giorni prima della chiusura dell’anno sociale ed ha effetto allo scadere dell’anno in corso;
  • per mancato pagamento della quota sociale per almeno due anni. I Soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della/e quota/e Associativa/e non versata/e secondo le modalità previste nel Regolamento;
  • per espulsione deliberata dall’Assemblea peraver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l’Associazione.

I Soci che abbiano perso la relativa qualifica non possono ripetere le somme a qualsiasi titolo versate né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 7 - Organi dell’associazione
  • l’Assemblea; 
  • il Consiglio Direttivo; 
  • il Presidente del Consiglio Direttivo; 
  • il Segretario; 
  • il Tesoriere;
  • i Comitati che il Consiglio direttivo riterrà di costituire in funzione degli scopi e degli indirizzi da perseguire; 
  • il Collegio dei Probiviri;
  • le Delegazioni Regionali;
  • il Comitato Scientifico;

Tutti gli organi sopra citati durano in carica due anni rinnovabili alla scadenza una sola volta.

Nei casi previsti dalla legge l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, con funzione di revisione legale dei conti i cui componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto ordinamento. I componenti dell’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea che approva il bilancio. I componenti l’Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni di cui all’art. 2399 c.c. La funzione di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Assemblea Ordinaria dei Soci

L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è costituita da tutti i soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale annuale, e dai soci Onorari.
Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, al presente Statuto ed al Regolamento, obbligano i Soci.
L’Assemblea sarà convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio.

La convocazione dell’Assemblea sarà comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o a mezzo fax o posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC).

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, sia per la prima sia per la seconda convocazione.

I Soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria della Società Scientifica ogni modifica dei propri recapiti di riferimento.
In caso di mancata comunicazione scritta delle modifiche, la comunicazione sarà efficacemente inviata all’ultimo indirizzo conosciuto.
Ogni Socio è tenuto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (PEC), se ne possiede uno.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L’Assemblea può essere altresì convocata tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda il Consiglio direttivo o almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto. In tali casi, l’Assemblea può essere convocata con avviso trasmesso mediante fax o posta elettronica da riceversi almeno cinque giorni prima della riunione.

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci Ordinari.

L’Assemblea ordinaria è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno.

Le votazioni nell’ambito dell’Assemblea avvengono per voto palese.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto per le elezioni delle cariche sociali.

È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via telematica.

L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  2. ratifica l’istituzione dei comitati nominati dal CD e delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
  3. elegge, a scrutinio segreto, alle relative scadenze i componenti del Consiglio Direttivo;
  4. delibera su quanto altro all’Assemblea ordinaria demandato per legge, per Statuto o per decisione del Consiglio;
  5. delibera su ogni altro eventuale argomento a carattere urgente o di grande rilevanza, non presente all’ordine del giorno, presentato dal Consiglio Direttivo. In tali casi, l’argomento in discussione deve essere reso noto ai Soci all’apertura dell’evento dove si tiene l’Assemblea, tramite comunicazione orale da parte del Presidente della Società ed avviso scritto nella segreteria e nell’aula principale dell’evento;
  6. ratifica la nomina dei Soci.

L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza dal Vicepresidente.
In mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Segretario dell’Associazione redige un verbale delle deliberazioni dell’Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal medesimo Segretario. 

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, ma non sono ammesse più di due deleghe per ogni socio presente.

In caso di votazioni on-line non sono ammesse deleghe.

Art. 9 - Assemblea Straordinaria dei Soci

L’Assemblea Straordinaria è convocata per:

  1. deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto della Società;
  2. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria avviene secondo le stesse modalità previste per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria.

Per le modifiche di Statuto, l’Assemblea Straordinaria è valida se sia presente in prima convocazione almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto di voto. 

In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è valida se sia presente almeno 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto di voto. 

Sulle modifiche dello Statuto, in prima e in seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplinerà le modalità di svolgimento delle votazioni on-line in particolare sul punto concernente le modifiche di statuto.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo formato da un minimo di quattro membri ad un massimo di 7 membri che provvederanno alla nomina di un Presidente (President), uno o due Vicepresidenti, un Consigliere con funzione di Tesoriere, uno con funzioni di Segretario (generalmente il medesimo che funge da tesoriere) e un consigliere con funzione di Coordinatore del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo nomina anche il Collegio dei Probiviri, i delegati Regionali, il coordinatore dei Delegati Regionali ed il coordinatore dell’area web. 

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili, anche consecutivamente, ma per un solo mandato. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri. 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, in mancanza di questi, del Vicepresidente. 

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
In caso di impedimento, anche temporaneo, del Presidente nel corso del biennio, il medesimo è sostituito dal Vicepresidente che assume la legale rappresentanza della Società Scientifica.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa di diritto il Presidente uscente (Past President), il quale non avrà diritto di voto nelle deliberazioni, ma potrà formulare proposte che dovranno essere obbligatoriamente discusse e votate dai consiglieri.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo in corso di mandato, il Consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione per cooptazione nominando il primo socio tra i non eletti all’ultima elezione del Consiglio Direttivo. 

Il consigliere cooptato dura in carica sino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. 

Chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. 

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, si astiene dal partecipare a tre riunioni consecutive viene considerato dimissionario. In tali casi, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione secondo quanto è previsto più sopra.

Qualora, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, s’intenderà dimissionario l’intero Consiglio e l’Assemblea dovrà essere convocata, senza indugio, dal Presidente o dal Consigliere più anziano di età, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. 

Su invito del Presidente possono prendere parte alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, singoli Soci o membri di Commissioni dallo stesso Consiglio incaricati dello studio di particolari questioni.

Il Consiglio Direttivo avrà i compiti di: 

  1. organizzare l’attività culturale e scientifica dell’Associazione;
  2. verificare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione dei Soci;
  3. determinare le quote associative;
  4. convocare le Assemblee;
  5. nominare i membri del CS e nominare i membri del Comitato Etico;
  6. istituire o nominare Commissioni temporanee o permanenti per l’elaborazione, per lo studio e per la trattazione di particolari tematiche;
  7. deliberare su convenzioni e partecipazioni ad altre Società Scientifiche;
  8. proporre all’Assemblea le modifiche dello Statuto Associativo;
  9. deliberare sulla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Istituzioni, Società;
  10. compiere tutti gli atti necessari alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limite alcuno, se non quelli elencati nel presente Statuto
Art. 11 - Norme fiscali

Ai sensi dell’art. 5 del D.l.vo 4/12/1997 n°460:

  1. è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  2. è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n° 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  3. la quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
Art. 12 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico ha il compito di coordinare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Coordinatore propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei componenti del Comitato Scientifico, che devono essere scelti tra i Soci Ordinari della Società in base al curriculum vitae e all’esperienza di ricerca nel settore. 

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Il Comitato Scientifico in accordo con il Consiglio Direttivo cura la pubblicazione e l’aggiornamento dell’attività scientifica sul sito web della Società che viene costantemente aggiornato.

Art. 13 - Delegazioni Regionali

La Società è articolata in almeno 12 rappresentanze Regionali al fine di consentire un miglior rapporto con le istituzioni locali ed una più solida partecipazione territoriale della Società stessa. 

Le rappresentanze Regionali o Interregionali sono istituite con delibera del Consiglio Direttivo. 
Ciascuna rappresentanza è formata da tutti i Soci operanti nella Regione o nelle Regioni di riferimento.

Le rappresentanze, nell'ambito delle linee generali d’indirizzo dell'Associazione e di concerto con il Consiglio Direttivo si occupano di: 

  1. realizzare attività scientifiche, didattiche e culturali a livello territoriale proposte dal Consiglio Direttivo;
  2. di coordinare a livello regionale o multiregionale analisi di organizzazione e gestione sanitaria di adeguatezza degli approcci diagnostici o terapeutici. 

Le rappresentanze sono disciplinate, dal presente Statuto e dallo specifico Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo il quale nomina un coordinatore dei Delegati Regionali.

Per un migliore funzionamento dell'attività delle rappresentanze Regionali e Interregionali su richiesta del Presidente, il coordinatore o uno o più rappresentanti Regionali o Interregionali, possono partecipare, senza diritto di voto, alla riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione,nei casi previsti dalla legge o nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi istituzionali indicati nel presente Statuto o per volontà degli Associati, è deliberato dall’Assemblea straordinaria a maggioranza assoluta dei soci.

La medesima Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà essere devoluto ad alcuno dei Soci, ma dovrà essere destinato ad altra Associazione o Ente che persegue finalità analoghe o similari, o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15- Norme Finali e Transitorie

Il presente Statuto entra in vigore una volta approvato dall’Assemblea Straordinaria.
Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge.