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Regolamento SIERR

Ultima versione approvata del 29 Giugno 2021

ART. 1 – NORMA GENERALE
  1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme di legge in materia, l’applicazione dello Statuto della S.I.E.R.R. approvato il 22 Ottobre 2020.
ART. 2 – MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE ALLA S.I.E.R.R.
  1. A specificazione di quanto stabilito nell’art. 5 dello Statuto, il Consiglio Direttivo, dopo avere verificato le credenziali del richiedente, delibera in merito alla sua ammissione.

  2. Secondo quanto stabilito all’art. 8, lett. f) dello Statuto, l’ammissione alla S.I.E.R.R. come Socio Ordinario dovrà essere successivamente ratificata alla prima Assemblea utile.

  3. Il Consiglio Direttivo comunica all’interessato la non ammissione della domanda a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC.

  4. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare adesioni anche da parte di iscritti ad altri ordini professionali o da dipendenti universitari e di Enti di Ricerca, che svolgono esclusivamente attività̀ finalizzata alla Biologia della Riproduzione

  5. Tutti gli iscritti alla S.I.E.R.R. conferiscono all’Associazione il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e s.m.i. per l’espletamento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari e istituzionali dell’Associazione, anche tramite comunicazioni in forma cartacea, elettronica, telematica, telefonica, per l’adempimento di obblighi o possibilità di comunicazione entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
ART. 3 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
  1. Sono diritti del Socio, oltre a quelli previsti dallo Statuto ed anche a specificazione degli stessi:
    • proporre iniziative societarie, chiedere informazioni sulle iniziative adottate dalla Associazione per la realizzazione delle finalità statutarie;
    • beneficiare dell'esenzione totale o parziale, qualora sia prevista, della quota d'iscrizione ad eventi organizzati dalla S.I.E.R.R. o deliberati in partnership con essa.
  2. I Soci sono tenuti:
    • a versare regolarmente la quota associativa entro il 28 febbraio di ogni anno;
    • attenersi alla deliberazione degli organi associativi;
    • adeguarsi e collaborare al perseguimento delle finalità sociali e adeguarsi alle norme statutarie e regolamentari;
    • aderire e attenersi a comportamenti deontologicamente corretti così come previsti dal Codice Etico S.I.E.R.R.;
    • partecipare alle attività di ECM secondo le disposizioni vigenti.
    • informare la Segreteria dell’Associazione degli eventuali cambiamenti di domicilio, di indirizzo, di posta elettronica, di posta elettronica certificata e di fornire altresì quelle informazioni utili per mantenere aggiornati i dati di ciascun Associato nonché l’autorizzazione agli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016.
ART. 4 – PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE
  1. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento di una quota, secondo quanto stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
  1. La quota annuale deve essere versata entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno secondo le modalità riportate sul sito internet della S.I.E.R.R.
    Secondo quanto stabilito dall’art. 5 dello Statuto l’iscrizione del nuovo socio diventerà effettiva dopo il pagamento della quota sociale annua.
  1. Ad ulteriore specificazione di quanto stabilito nell’art. 6 dello Statuto è previsto che il Socio ordinario non in regola con il pagamento della quota associativa, per il primo anno di morosità conservi l'elettorato attivo mentre perda il diritto all’elettorato passivo e il diritto a partecipare gratuitamente agli eventi e corsi organizzati per i soci, nonché il diritto di accesso all'area del sito S.I.E.R.R. riservata ai soci.
  1. Decorso il secondo anno di morosità e dopo la lettera di preavviso, salvo la regolarizzazione entro il termine di pagamento della quota relativa all'anno successivo, il Socio moroso perderà la qualità di socio e l'eventuale riammissione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste per i nuovi Soci.
  1. Qualora l’Associato dimissionario intenda rientrare nell’Associazione dovrà richiedere la riammissione, seguendo quanto previsto dall’art. 5 dello Statuto e dall’art. 2 del presente Regolamento.
ART. 5 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
  1. Il Presidente, in casi eccezionali, sentito il Consiglio Direttivo, può convocare una Assemblea Ordinaria dandone avviso agli Associati mediante pubblicazione sul sito.

  2. La suddetta Assemblea può essere richiesta anche da uno o più Associati che raccolgano il 30% di firme attorno ad un preciso ordine del giorno.
    Il proponente od i proponenti debbono far pervenire al Presidente l’ordine del giorno unitamente al 30% delle firme di Associati solidali.
    Il Presidente, preso atto della richiesta, ne rende edotto il Consiglio Direttivo e fissa la data della riunione secondo le norme di cui al comma 1 del presente articolo e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
ART. 6 – MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
  1. L’Assemblea Ordinaria delibera su eventuali modifiche del Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo e da uno o più Associati.

  2. In quest’ultimo caso il testo della modifica del Regolamento deve essere corredato dalla firma di almeno 30% degli Associati e deve essere presentato al Presidente dell’Associazione mediante comunicazione scritta almeno 2 mesi prima della data dell’Assemblea Ordinaria.

  3. Il Presidente, riconosciuta la richiesta conforme alla lettera ed allo spirito dello Statuto nonché alle finalità associative, sentito il parere del Consiglio Direttivo, deve obbligatoriamente inserire la richiesta stessa all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria.

  4. La modifica del Regolamento deve essere approvata con le maggioranze previste all’art. 8 dello Statuto.
ART. 7 – ELEZIONI DEGLI ORGANISMI DELL’ASSOCIAZIONE
  1. In attuazione di quanto stabilito all’art. 5 dello Statuto è previsto che ogni Associato che abbia i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento può candidarsi alle varie cariche sociali.
    Non sono ammesse candidature a più di una carica.
  1. Sono ammesse le candidature solo dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.
  1. Le candidature per le cariche oggetto di rinnovo devono essere presentate con raccomandata con ricevuta di ritorno, posta certificata o fax con conferma della ricezione del documento, alla Segreteria S.I.E.R.R. entro e non oltre 30 giorni dalla data fissata per le elezioni.
  1. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
  1. Risultano eletti quali componenti del Consiglio Direttivo i 7 candidati che ottengono il maggior numero di voti.
    Qualora due o più candidati ottengono lo stesso numero di voti, sarà proclamato eletto il candidato anagraficamente più giovane.
ART. 8 – IL PRESIDENTE
  1. Il Presidente, nei casi di urgenti necessità relative a decisioni che non possano attendere di essere approvate dal Consiglio Direttivo riunito in seduta, ha facoltà di richiederne l’approvazione tramite e-mail o con altra modalità telematica.
    In tal caso, le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti rappresentati dai Consiglieri.

  2. Ad ulteriore integrazione di quanto stabilito nell’art. 10 dello Statuto, qualora anche il VicePresidente che ha sostituito il Presidente dimissionario o impossibilitato definitivamente a svolgere le proprie funzioni, è a sua volta dimissionario o impedito definitivamente a svolgere le proprie funzioni, assumerà la carica di Presidente il componente più anziano del Consiglio Direttivo, il quale dovrà indire, nel più breve tempo possibile, nuove elezioni per il rinnovo di tutte le cariche sociali.
ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  1. Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 10 dello Statuto è previsto che il Consiglio Direttivo in scadenza di mandato ha la facoltà di proporre una lista di candidati per il nuovo Consiglio Direttivo 
  1. Le cariche all’interno del Consiglio Direttivo vengono proposte dal Presidente e votate a maggioranza e a scrutinio segreto dai membri del Consiglio Direttivo.
  1. Fermo quanto previsto al punto precedente del presente articolo, il Consiglio Direttivo delibera a votazione palese e a maggioranza.
  1. I Consiglieri collaborano con il Presidente nella gestione dell’Ente.
    Tutte le questioni associative debbono essere discusse in Consiglio Direttivo.
  1. Qualora uno dei Consiglieri ritenga di porre un argomento all’ordine del giorno e presenti al Presidente richiesta scritta e firmata entro quarantotto ore dal ricevimento dell’ordine del giorno, quest’ultimo è obbligato a porre l’argomento in discussione nella medesima riunione o, nel caso in cui le condizioni non lo consentano, nella riunione immediatamente successiva.
  1. Il Consiglio Direttivo non può deliberare in opposizione a quanto deliberato dall’Assemblea.
  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi oltre che con la contemporanea presenza fisica dei componenti del Consiglio anche attraverso mezzi di comunicazione telematici, a condizione che i medesimi componenti ed eventuali invitati possano essere riconosciuti e intervenire alla discussione in tempo reale.
ART. 10 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
  1. Secondo quanto stabilito all’art. 10 dello Statuto, i componenti del Collegio dei Probiviri vengono individuati dal Consiglio Direttivo e, di norma, coincidono con gli ultimi tre PastPresident.
    Essi durano in carica due anni.
  1. Il Collegio sovrintende alla corretta applicazione dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e può assumere provvedimenti sia in merito ai comportamenti degli Associati tenuti in violazione delle finalità dell’Ente, sia in merito alle violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico.
  1. Al Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i singoli Soci e tra i Soci e gli Organi dell’Associazione.
    Il Collegio dei Probiviri valuta su richiesta di un singolo Socio e/o del Consiglio Direttivo, i comportamenti ritenuti non corretti in ragione di quanto stabilito dal Codice Etico.
    Il Consiglio Direttivo, in caso di denuncia scritta e firmata di un altro Socio o da parte di un Organo associativo che si ritengano danneggiati o che ritengano danneggiata l’immagine pubblica dell’Ente in relazione alle violazioni di cui sopra, qualora la stessa denuncia non appaia manifestamente priva di fondamento, ne dispone il deferimento al Collegio dei Probiviri.
  1. Il Collegio dei Probiviri provvede ad istruire i procedimenti, per lo svolgimento dei quali si può avvalere di consulenti esterni scelti a seconda dell’esigenza del caso.
    Il Collegio può rifiutare di aprire un’istruttoria comunicandone i motivi agli interessati.
    Il Collegio dei Probiviri al momento dell’apertura dell’istruttoria ne dà comunicazione, per il tramite della Segreteria, al Socio denunciante e al Socio denunciato, invitandoli a fornire chiarimenti per iscritto e a tenere sull’argomento, eventualmente, una specifica audizione. Tale audizione è riservata esclusivamente ai Soci interessati.
    Qualora il Collegio dei Probiviri si orienti verso l’adozione di specifica proposta di sanzione, è tenuto a convocare il Socio interessato.
    Unitamente alla richiesta di chiarimenti il Socio viene comunque invitato a fornire tutta la documentazione utile in suo possesso che si ritenga possa contribuire in maniera significativa alla formazione del giudizio del Collegio dei Probiviri.
    Delle riunioni del Collegio viene redatto un apposito verbale.
    Il Collegio dei Probiviri delibera con il voto della maggioranza dei membri in carica.
    Il voto dei Componenti del Collegio dei Probiviri può essere esclusivamente favorevole o contrario; non è consentita l’astensione.
  1. Il/I componente/i del Collegio dei Probiviri ha/hanno l’obbligo di rinunciare a far parte del Collegio tutte le volte che si possono prospettare situazioni di conflitto di interesse rispetto ad uno o tutte le parti coinvolte nella controversia di cui deve/devono occuparsi. In simili situazioni il/i componente/i che ha/hanno rinunciato sarà/saranno sostituiti con il/i Past President precedente/i.
  1. L’istruttoria può comportare l’archiviazione del caso o l’adozione di specifica proposta di sanzione.
    Qualora il Collegio dei Probiviri, terminata la procedura istruttoria, abbia verificato specifica violazione, procede all’adozione di una proposta di sanzione. Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile
  1. Il Consiglio Direttivo, all’esito dell’istruttoria del Collegio dei Probiviri e su proposta di questo, ha la facoltà di comminare una delle seguenti sanzioni disciplinari:
    1. Ammonizione;
    2. Censura;
    3. Sospensione;
    4. Radiazione.
ART. 11 – IL COMITATO ETICO
  1. Ad integrazione di quanto stabilito nell’art. 10, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei componenti del Comitato Etico, che dovrà essere composto da soggetti riconosciuti idonei, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità che si ritengono necessari per tale funzione.
  1. I componenti sono stabiliti in numero di 5 che provvedono a nominare al loro interno un Presidente.
    I componenti del Comitato Etico rimangono in carica per la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
    I membri del Comitato Etico possono ricoprire la medesima carica per non più di due mandati consecutivi.
  1. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo che gli sono affidati, il Comitato Etico può avvalersi, di volta in volta ed a seconda delle specifiche esigenze, di collaboratori e consulenti, sia interni che esterni alla S.I.E.R.R.
  1. Il Comitato potrà essere convocato in ogni momento e, comunque, dovrà riunirsi almeno una volta ogni sei mesi.
    Le decisioni del Comitato vengono adottate a maggioranza.
ART. 12 – IL COMITATO SCIENTIFICO
  1. Ad integrazione di quanto stabilito nell’art. 10 e nell’art. 12 dello Statuto, il Comitato Scientifico garantisce anche la gestione dell’offerta formativa di S.I.E.R.R. in accordo alla normativa vigente in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM).
  1. Il Comitato Scientifico potrà avvalersi di esperti esterni proposti dal Coordinatore in accordo con il Presidente dell’Associazione e approvati dal Consiglio Direttivo della S.I.E.R.R.
  1. Al Comitato Scientifico son altresì affidati i seguenti compiti:
    • definire le linee strategiche per la formazione e l’aggiornamento per il perseguimento degli scopi statutari e in ottemperanza alle decisioni del Consiglio Direttivo S.I.E.R.R.;
    • esprimere parere sui progetti di formazione e aggiornamento;
    • promuovere le linee di indirizzo per la stesura di linee guida professionali;
    • individuare, unitamente al Consiglio Direttivo, tematiche emergenti d’interesse scientifico; - provvedere alla concessione del patrocinio scientifico.
  1. Le riunioni del Comitato Scientifico vengono indette dal Coordinatore del Comitato Scientifico che indica la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
    Il verbale della riunione sarà inviato al Consiglio Direttivo per l’approvazione definitiva e la pubblicazione sul sito web.
    La mancata partecipazione ingiustificata dei componenti del Comitato Scientifico a più di due riunioni consecutive comporta che il coordinatore possa prendere provvedimenti che portino in casi estremi comportare la decadenza dalla qualità di componente del predetto Comitato.
ART. 13 - LE COMMISSIONI
  1. Ad integrazione di quanto stabilito nell’art. 10, il Consiglio Direttivo provvede alla istituzione di Commissioni, di cui nomina anche i componenti, in relazione alle esigenze programmatiche e al perseguimento dei fini istituzionali, allo scopo di decentrare parte dei compiti e delle funzioni degli organi societari per conseguire nel migliore dei modi le finalità statutarie.
  1. I Comitati avranno durata biennale e potranno essere rinnovati.
  1. Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, al fine di un efficace sviluppo delle linee programmatiche della Società, vigila sull’attività e sull’aderenza agli obiettivi istituzionali delle diverse Commissioni, adottando ogni e più opportuno provvedimento.
    Il Responsabile risponde direttamente al Presidente del funzionamento della Commissione salvo che non sia prevista nel presente Regolamento e/o in un Regolamento ad hoc una differente modalità.
  1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Delegazioni Regionali, che saranno disciplinate da un apposito regolamento.
ART. 14 – NORMA DI CHIUSURA
  1. Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.