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ProPro SIERR

L'Assicurazione Professionale per l'Embriologo

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LEGGE GELLI

Il Programma di Protezione Professionale ProProSIERR risponde pienamente al dettato della Legge 24/2018 (Legge Gelli) e, quindi, il certificato di assicurazioni che emette la Compagnia varrà quale adempimento dell’obbligo assicurativo stabilito dall’art. 10 della Legge e potrà essere consegnato all’Ente di appartenenza che ne farà richiesta.

RETROATTIVITA’

La retroattività è stabilita in 10 anni, come previsto dall’art. 11 della Legge Gelli.
La polizza, quindi, vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto, sempreché il fatto che li ha originati si sia verificato non oltre 10 anni antecedenti la data di decorrenza della polizza. 

GARANZIA POSTUMA IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE

In caso di cessazione dell’attività professionale per qualsiasi causa ProProSIERR ha stabilito in polizza una postuma di 10 anni.
Quindi la garanzia avrà validità nei 10 anni successi alla cessazione dell’attività professionale, per tutti quei danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la validità del contratto, comprensivo della retroattività prevista in polizza. 
Questa garanzia non prevede il pagamento di alcun premio aggiuntivo

MASSIMALE

Per Massimale si intende il massimo esborso della Compagnia di Assicurazioni per ciascun periodo assicurativo annuo per ciascun Assicurato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate da ogni Assicurato nello stesso periodo.
Il sistema di protezione ProProSIERR prevede un Massimale di € 2.000.000 per ciascun assicurato, per sinistro e per anno.

APERTURA DEL SINISTRO

ProProSIERR prevede l’apertura del sinistro al verificarsi di “ampie circostanze”, consentendo, così, all’assicurato di godere di una vera e propria posizione di “sicurezza”.
Quando si verifica un fatto che incide sulla tranquillità economica e di vita di ciascuno, è importante potere contare su una polizza assicurativa che si attivi e possa, nel tempo, sollevare realmente dal pagamento delle somme dovute all’Erario o ad un terzo.
Molte polizze consentono, invece, di aprire un sinistro solo in presenza di alcune limitate circostanze.
In tal caso, se una circostanza non consente l’apertura di un sinistro su una polizza, allora si crea un problema importante. Infatti quella circostanza, che non trova “ricovero” in una apertura di sinistro, diventa un “fatto noto” e, come tale, non più assicurabile.
L’esempio più tipico è quello dell’avviso di garanzia che in molte polizze non consente di aprire il sinistro in quanto non compreso tra le circostanze utili all’apertura del sinistro
Il fatto sottostante a quell’avviso di garanzia diviene, però, un fatto noto e, quindi, sarà escluso da ogni futura polizza che si dovesse sottoscrivere con un altro assicuratore.
ProPRoSIERR evita che questo possa verificarsi.

ECCO QUANDO SI PUÒ APRIRE UN SINISTRO CON ProProSIERR

Quando si è in presenza di:

  • La comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’Assicurato stesso, oppure la comunicazione con la quale il terzo fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni o perdite;
  • La citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
  • L’inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto dall’ assicurazione.
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE INCLUSA SENZA SOTTOLIMITI E SENZA PREMI ADDIZIONALI (SOLO PER I DIPENDENTI PUBBLICI)

Solo per i Dipendenti Pubblici, sono compresi nella polizza convenzione ProProSIERR anche i danni di natura tipicamente patrimoniale, che non riguardano, quindi, un danno materiale a persone e/o cose.
Si fa riferimento, cioè, a tutti quei danni che siano conseguenza di un comportamento connesso all’attività di carattere amministrativo, svolta dall’assicurato, che abbia generato un danno erariale per cui venga esercitata l’azione di Responsabilità Amministrativa per Colpa Grave da parte della Corte dei Conti. 
Questa garanzia è operante senza alcun sottolimite ed è compresa nel massimale della polizza convenzione che è pari ad Euro 2.000.000 per assicurato, per sinistro e per anno.
Questa garanzia non prevede il pagamento di alcun premio aggiuntivo.