Statuto dell’Associazione SIERR Società Italiana di Embriologia Riproduzione e Ricerca CAPITOLO I TITOLO, SCOPO, SEDE E RAPPRESENTANZA Art. 1 Denominazione e Soci Fondatori E’ costituita una associazione sotto la denominazione "SIERR – SOCIETA’ ITALIANA EMBRIOLOGIA RIPRODUZIONE E RICERCA" Società che non persegue finalità di lucro, di culto e politiche. L’associazione viene costituita dai seguenti soci fondatori: CEFALU’ ELEONORA, CIRIMINNA ROSANNA, RUVOLO GIOVANNI, TALEVI RICCARDO, MASSACESI ADINA, CANTARELLI MILVA, MICARA GIULIETTA, NOTTOLA STEFANIA A., TESORIERE GIOVANNA, TOSTI ELISABETTA. VENTO MARIA ELENA, GULIZIA SALVATORE, VETRO SALVATORE, CRISCUOLI LUCIANA, FUZZI BEATRICE. Art. 2 Scopi e finalità L’Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall’Assemblea in sede straordinaria. L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della Biologia della Riproduzione. Per dare attuazione concreta a tali scopi l’associazione potrà: 1.Organizzare e/o partecipare all’organizzazione di conferenze, seminari, corsi di formazione ed altri eventi educativi; 2.Pubblicare giornali, libri, newsletters ed altro materiale in qualunque forma; 3.Stabilire e mantenere un "Codice di Pratica di Embriologia Clinica" in accordo con le normative vigenti 4.Nominare i referenti presso organismi sanitari, pubblici e privati, nazionali, europei ed extraeuropei; 5.Collaborare con Enti pubblici e privati per la formazione ed il riconoscimento della figura professionale dell’embriologo; 6.Promuovere corsi e/o altre forme di specializzazione nell’insegnamento universitario e per la formazione professionale dell’embriologo e la qualificazione professionale dell’embriologo; 7.Favorire e valorizzare le attività di ricerca nel campo della riproduzione assistita e la diffusione di una corretta informazione circa le sue problematiche; 8.Raccogliere fondi e ricevere contributi a condizione che venga rispettata la natura di ente non commerciale; 9.Acquistare, prendere in affitto o cambiare qualsiasi proprietà necessaria per il raggiungimento degli obiettivi ed il loro mantenimento; 10.Prendere in prestito denaro e gravare anche parte della proprietà della associazione per la restituzione del denaro così preso in prestito; 11.Compiere nei limiti della legittimità quanto possa favorire il raggiungimento degli obiettivi. Art. 3 Sede dell’Associazione La sede legale dell’Associazione è in Palermo: L’Associazione potrà anche avere sedi periferiche, in altre città, dipendenti dalla sede centrale. CAPITOLO II MEZZI FINANZIARI E SOCI Art. 4 Mezzi finanziari Il patrimonio sociale è costituito da : quote associative proposte annualmente dal Consiglio direttivo ed approvate dall’Assemblea; contributi o donazioni di Enti pubblici o privati, persone giuridiche o fisiche per l’attuazione degli scopi associativi; proventi straordinari ottenuti attraverso l’attività dell’associazione per ricerche, diritti di autore, consulenze. da beni immobili che comunque divengano di proprietà dell’Associazione. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Art. 5 Soci Possono iscriversi in qualità di soci ORDINARI: i laureati in scienze biologiche iscritti all’Ordine professionale o all’elenco speciale che svolgano attività professionale o di ricerca nell’ambito della biologia della riproduzione. i laureati in veterinaria iscritti all’ordine professionale, che svolgano attività professionale o di ricerca nell’ambito della biologia della riproduzione. i laureati in medicina e chirurgia che svolgono attività professionale o di ricerca nell’ambito della biologia della riproduzione. Possono iscriversi in qualità di soci SOSTENITORI, senza diritto di voto, coloro i quali manifestino un interesse nel campo della medicina della riproduzione. L’Associazione potrà invitare nella qualità di socio ONARARIO chi abbia acquisito meriti od onorificenze e si sia particolarmente distinto per il suo contributo all’avanzamento dell’arte e della scienza della riproduzione assistita. L’Associazione nazionale può stabilire altre categorie di membri o membri associati (comunque denominati) potrà altresì stabilire differenti quote di partecipazione a seconda delle diverse categorie. I soci ONORARI sono esentati dall’obbligo di versare la quota associativa e non hanno diritto di voto, i soci SOSTENITORI non hanno diritto di voto e sono tenuti al versamento di una quota differenziata stabilita annualmente dall’ Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Ciascuno dei soci ORDINARI in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto di voto e di elettorato attivo e passivo nelle elezioni per le cariche sociali. La qualità di socio attivo si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota sociale per almeno due anni e per l’esclusione deliberata dall’Assemblea per motivi gravi. Gli associati che abbiano esercitato il recesso o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non potranno richiedere i contributi versati o vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Le domande di iscrizione vanno indirizzate alla segreteria generale dell’associazione e dovranno essere proposte da un socio ORDINARIO in regola e sottoposte ad accettazione del Comitato direttivo. L’iscrizione del nuovo socio diventerà effettiva solo dopo il pagamento della quota sociale annua. Le quote associative annuali devono essere pagate secondo le disposizioni contenute nell’annesso regolamento. Il socio che non abbia provveduto al versamento della quota verrà dichiarato decaduto per l’anno corrente. Art. 6 Organi dell’associazione Organi dell’Associazione sono: L’Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente del Consiglio, il Segretario ed i Comitati che annualmente l’Assemblea riterrà di costituire. Tutti gli organi in carica durano due anni rinnovabili alla scadenza una sola volta. Art. 7 Competenze dell’Assemblea L’Assemblea è costituita da tutti i soci ORDINARI in regola con il pagamento della quota sociale annuale. L’Assemblea sarà convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio, il rinnovo delle cariche e per il programma operativo. La convocazione dell’Assemblea sarà comunicata con preavviso di 15 giorni e con l’indicazione dell’ordine del giorno. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci ORDINARI e in seconda convocazione, almeno mezz’ora dopo la prima, purché il numero dei soci ORDINARI presenti sia superiore al numero dei componenti il Consiglio direttivo. L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina del Consiglio, sulla istituzione dei Comitati e su quanto altro a Lei demandato per legge, per Statuto o per decisione del Consiglio. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda il Consiglio direttivo o almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto, il Segretario provvede a stilare un verbale della seduta. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando sono prese dalla metà più uno degli associati presenti. Le modifiche dello Statuto debbono essere approvate con la maggioranza prevista dall’articolo 21 CC. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, ma non sono ammesse più di due deleghe per ogni socio presente. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza dal vice-Presidente. In mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Le cariche elette all’atto della costituzione si debbono ritenere temporanee e durano fino alla convocazione della prima Assemblea. Art. 8 Assemblea Straordinaria L’Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e l’eventuale liquidazione del Fondo Comune ed ogni questione ad essa demandata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dagli Associati. Art. 9 Consiglio Direttivo L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo formato da un minimo di quattro membri che provvederanno ad eleggere un Presidente, uno o due Vicepresidenti e nominare un Consigliere con funzione di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero, in mancanza di questi, del Vicepresidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente e, in sua assenza, il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Consiglio Direttivo avrà i compiti di:
Art. 10 Sciolglimento Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla maggioranza assoluta dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori o alla devoluzione del patrimonio. Art. 11 Norme fiscali Ai sensi dell’art. 5 del D.l.vo 4/12/1997 n°460: 1.è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; 2.è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n° 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 3.la quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
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